E’ definitivamente stata introdotta la cosiddetta “tessera del tifoso”.
D’ora in avanti, per rilasciare i biglietti di’ingresso allo stadio, sarà obbligatoria l’approvazione preventiva da parte delle questure. Infatti, quest’ultime dovranno controllare l’esistenza o meno a carico dei richiedenti di provvedimenti cd. Daspo (che, come noto, vieta l’accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive) o di condanne penali, anche non definitive, per reati commessi in occasione di eventi sportivi.
I nominativi dovranno essere inviati telematicamente dalle società, prima dell’emissione del biglietto o dell’agevolazione, attraverso il sistema informatico delle questure supportato dal Centro elettronico nazionale della Polizia di Stato. Il controllo è finalizzato anche a rettificare verifiche già effettuate nel caso di riscontri positivi successivi. In questo caso le società potranno anche annullare i titoli d’accesso già rilasciati o revocare le agevolazioni.
L’evidente scopo che coloro che l’hanno concepita si sono prefissati è quello di poter controllare con maggior efficacia gli utenti degli stadi italiani. In effetti, tale previsione, ha incontrato i favori delle società di calcio e delle istituzioni sportive dinnanzi ad una funzione preventiva certamente condivisa. Tutte le parti in gioco, paiono essere d’accordo nell’adottare le misure necessarie affinchè lo stadio torni ad essere, finalmente, un luogo di puro divertimento per tutti, tifosi e non.
Pertanto, con l’inizio del prossimo campionato le società di serie A, B e Lega Pro dovranno garantire il rilascio della “tessera del tifoso” a chiunque la richiederà, contestualmente all’acquisto di un biglietto o all’esibizione dell’abbonamento.
Precisamente, entro il prossimo 31 dicembre, in ciascun settore degli impianti con capienza superiore a 7.500 spettatori dovranno essere previste corsie dedicate per i possessori della tessera del tifoso e dei loro familiari o accompagnatori. I varchi preferenziali dovranno essere strutturati in modo da essere immediatamente individuabili e saranno dotati di sistema di lettura elettronica in modo da agevolare e velocizzare al massimo le operazioni di controllo all’accesso allo stadio e consentire il più rapido e confortevole passaggio degli spettatori.
Dal 1 gennaio 2010 le società potranno vendere o cedere a qualsiasi titolo i tagliandi riservati ai settori ospiti esclusivamente ai possessori della tessera del tifoso, i quali saranno esenti dalle prescrizioni per gli spettatori eventualmente indicate dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive ed adottate dalle Autorità Provinciali di pubblica sicurezza competenti; mentre, nei settori dello stadio diversi da quelli riservati agli ospiti, sarà consentito l’accesso con l’utilizzo di titoli diversi dalla tessera del tifoso, dopo l’esibizione agli steward di un valido documento d’dentità.
Di seguito tutto il decreto.
Ministero dell’Interno – Decreto 15 agosto 2009 – Accertamento, da parte delle questure, della sussistenza dei requisiti ostativi al rilascio di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive (Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2009).
Art. 1.
1. Le disposizioni del presente decreto stabiliscono le modalità di verifica della sussistenza dei requisiti ostativi:
a) di cui all’art. 8, comma 1, del decreto-legge n. 8 del 2007, che si applicano a tutte le società sportive che provvedono alla corresponsione di sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, ivi inclusa l’erogazione a prezzo agevolato o gratuito di biglietti e abbonamenti o titoli di viaggio;
b) di cui all’art. 9, comma 1, del decreto-legge n. 8 del 2007, che si applicano alle società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio che disputano le gare in impianti sportivi con capienza superiore a 7.500 spettatori, responsabili della emissione, distribuzione, vendita e cessione dei titoli di accesso, di cui al decreto 6 giugno 2005, indicato in premessa.
Art. 2.
a) decreto-legge: il decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41;
b) società: le società sportive e le società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio, di cui agli articoli 8 e 9 del decreto-legge;
c) agevolazioni: le sovvenzioni, i contributi e le facilitazioni di qualsiasi natura, ivi inclusa l’erogazione a prezzo agevolato o gratuito di biglietti e abbonamenti o titoli di viaggio, di cui all’art. 8 del decreto-legge;
d) titoli di accesso: i titoli di accesso, di cui al decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, in data 6 giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 2005;
e) cessione dei titoli di accesso: emissione, vendita o distribuzione dei titoli di accesso di cui al predetto decreto interministeriale del 6 giugno 2005;
f) requisiti ostativi: sussistenza di provvedimenti di cui all’art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n, 401, o di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero di sentenza di condanna, anche non definitiva, per reati richiamati negli articoli 8 e 9 del decreto-legge;
g) sistema informatico: sistema informatico delle questure, utilizzato attraverso il supporto tecnico del Centro elettronico nazionale della Polizia di Stato e collegato al Centro elaborazione dati, di cui all’art. 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121.
Art. 3.
1. Al fine della verifica, in tempo reale, della sussistenza dei requisiti ostativi, le questure, attraverso il sistema informatico, ricevono, con modalità telematiche, i nominativi comunicati dalle società, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto-legge.
2. Fermo restando quanto previsto dal decreto interministeriale del 6 giugno 2005, richiamato in premessa, le società, prima della corresponsione delle agevolazioni, ovvero della cessione dei titoli di accesso, devono comunicare alla questura, anche per via telematica, attraverso un sistema dedicato, i dati anagrafici del soggetto destinatario dell’agevolazione, ovvero della cessione del titolo di accesso. Le società provvedono con le stesse modalità, anche in caso di sostituzione del nominativo del beneficiario dell’agevolazione e del destinatario del titolo di accesso.
3. L’utilizzo del sistema informatico è finalizzato a registrare la richiesta della società di verifica dei requisiti ostativi dei nominativi comunicati ed a riscontrare l’eventuale sussistenza dei medesimi requisiti, bloccando, in quest’ultima ipotesi, l’emissione del titolo di accesso e riproducendo, in ogni caso, nella risposta telematica, un avviso riportante la seguente dicitura «La risposta alla verifica richiesta non può essere fornita. Si richiama quanto previsto dagli articoli 8 e 9 del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41.
Per qualsiasi informazione contattare la questura di……….».
4. Ai fini dello svolgimento delle verifiche prima della concessione delle agevolazioni o dell’emissione dei titoli di accesso, le postazioni dedicate delle società o dei concessionari devono essere dotate di sistemi di autenticazione informatica. Il sistema informatico assicura altresì il tracciamento delle richieste di verifica effettuate attraverso le medesime postazioni e la conservazione per un anno delle interrogazioni al medesimo sistema.
5. Le società possono provvedere alla corresponsione delle agevolazioni, ovvero alla cessione dei titoli di accesso, solo dopo che la questura, anche attraverso il sistema informatico, ha comunicato l’assenza dei requisiti ostativi. Le società comunicano altresì alla questura, anche con le stesse modalità di cui al comma 2, i dati identificativi relativi all’agevolazione corrisposta e al titolo di accesso emesso, attraverso un codice alfanumerico.
6. Il sistema informatico è altresì finalizzato a rettificare la verifica già effettuata, in caso di successivo riscontro positivo della sussistenza dei requisiti ostativi dei nominativi comunicati dalla società, derivante dall’aggiornamento delle informazioni sui medesimi requisiti ostativi, attraverso la comunicazione anche telematica alla società interessata, che dovrà provvedere ad adottare i conseguenti provvedimenti, anche di annullamento del titolo di accesso eventualmente già rilasciato, nonchè di revoca di eventuali agevolazioni in corso di validità.
7. Ai fini dell’utilizzazione del sistema di collegamento telematico, le società dovranno predisporre un sistema secondo il protocollo di interfaccia di cui all’allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, finalizzato a:
a) riportare nome, cognome, data, luogo e provincia di nascita dei soggetti destinatari delle agevolazioni o della cessione del titolo di accesso;
b) segnalare alla questura eventuali variazioni di programma relative alle manifestazioni sportive già programmate;
c) prevedere la possibilità di interfaccia per l’esclusiva interrogazione online, protetta e riservata, anche attraverso i sistemi di emissione, distribuzione, cessione e vendita dei titoli di accesso di cui si avvalgono le Società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio, direttamente o attraverso concessionarie del servizio.
8. Nell’allegato A1, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono indicate le modalità tecniche per i collegamenti tra i sistemi informatici dedicati delle società sportive e quelli delle questure, nonchè per l’attuazione di quanto previsto dal presente articolo.
Art. 4.
1. I dati personali resi disponibili ai fini dell’attuazione del presente decreto sono solo quelli riguardanti la corresponsione di agevolazioni e la cessione dei titoli di accesso e possono essere utilizzati dai soggetti interessati esclusivamente per perseguire le finalità previste dal medesimo decreto.
2. I dati personali di cui al comma 1 sono resi disponibili anche per via telematica ai fini della verifica dei requisiti ostativi e sono conservati con le modalità di cui al comma 3.
3. Fatti salvi i trattamenti per finalità di pubblica sicurezza o giudiziaria, i dati personali trattati dal sistema informatico in applicazione del presente decreto sono conservati per il tempo strettamente necessario al completamento della procedura per la verifica della sussistenza dei requisiti ostativi dei nominativi comunicati dalle società interessate. Anche ai fini dell’applicazione delle sanzioni amministrative nei confronti delle società che non osservano i divieti previsti dagli articoli 8 e 9 del decreto-legge, il sistema informatico conserva altresì i dati identificativi di cui all’art. 3, comma 4, ultimo periodo, fino a sette giorni dalla data dell’evento o, in caso di abbonamenti, fino alla data dell’ultimo evento cui si riferiscono, ovvero, in caso di agevolazioni, fino alla eventuale data di scadenza del periodo di validità o al termine del campionato cui si riferiscono.
Art. 5.
Disposizioni finali
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla data di inizio della stagione calcistica 2009/2010, anche per la corresponsione delle agevolazioni di cui all’art. 8 del decreto-legge.
2. Dopo una fase di prima applicazione e comunque entro un anno dalla data del presente decreto, l’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive formula osservazioni e proposte per l’eventuale revisione delle disposizioni del presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 agosto 2009.