Si segnala all’attenzione dei lettori, a fronte delle numerose richieste di chiarimento pervenuteci, questo brevissimo vademecum che ci auguriamo possa essere utile agli operatori di questo settore. Non ai giuristi, quindi, ma a tutti gli operatori del settore “officine auto”.
Il quesito posto più volte alla nostra attenzione è il seguente:
Durante i 2 anni di garanzia previsti ex lege di un’autovettura, il consumatore è obbligato ad effettuare i periodici tagliandi presso il rivenditore ufficiale o, invece, potrà rivolgersi anche ad altre officine, purché qualificate? E se dovesse rivolgersi ad altra officina (non ufficiale), avrebbe ugualmente diritto alla copertura in garanzia?
La risposta è certamente positiva.
Anche se non tutti lo sanno, infatti, la normativa è cambiata e lo ha fatto in favore del consumatore.
Prima dell’entrata in vigore del Regolamento 1400/2002 (Direttiva Monti), non era possibile effettuare il tagliando presso un’officina terza: il consumatore doveva sottostare a precisi vincoli per la manutenzione ordinaria, con costi fissati dalla casa ed al di fuori di ogni concorrenza.
Infatti, se anche un semplice tagliando veniva effettuato al di fuori della rete di officine autorizzate, la casa e per essa le officine autorizzate, avrebbero negato l’applicazione della garanzia per qualsiasi pezzo.
Questa tradizione, a tutto vantaggio delle case e delle officine da esse stesse autorizzate, è stata giudicata dalla Comunità Europea in contrasto con la libera concorrenza, ed è stato quindi introdotto il Regolamento 1400/02.
Le innovazioni del Regolamento 1400 e del D.Lgs. 24/2002 hanno come finalità primaria la tutela del consumatore, nei riguardi del godimento della “garanzia di buon funzionamento” rilasciata dalla casa costruttrice del veicolo.
Oggi, ed è questa la novità più rilevante, il consumatore può scegliere la soluzione più conveniente per lui, beneficiando della concorrenza tra le officine delle reti ufficiali delle case costruttrici e quelle indipendenti, purché siano qualificate.
Quindi il consumatore può scegliere liberamente il venditore più conveniente, senza doversi preoccupare della “garanzia di buon funzionamento” che il costruttore DEVE riconoscere, indipendentemente dal venditore.
Il consumatore può rivolgersi dove meglio crede per la manutenzione ordinaria, purché l’officina sia qualificata ai sensi del Regolamento Europeo 1400/02, e sia in grado di rilasciare un’adeguata certificazione di conformità dei lavori eseguiti, che dimostri che gli stessi sono conformi alle prescrizioni della casa.
Ovviamente, la mancata effettuazione dei “tagliandi” è ragione legittima perché venga negata l’applicazione della garanzia da parte della casa automobilistica anche per parti non direttamente coinvolte nei tagliandi. In sostanza il consumatore acquista la possibilità di scegliere sia il venditore dal quale acquistare il veicolo di suo interesse, che l’autofficina per la manutenzione ordinaria. Come si è visto, l’officina indipendente può legittimamente intervenire per l’esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria durante il periodo di garanzia senza che questo possa permettere al costruttore o al venditore di far decadere la garanzia.
Condizione essenziale perché questa opportunità si concretizzi è che l’officina sia qualificata e disponga quindi delle informazioni tecniche e operative necessarie per il corretto svolgimento delle operazioni. Il Regolamento 1400/02 prevede il diritto di ogni officina di acquisire informazioni ed assistenza tecnica dalle case costruttrici, ma chiaramente ognuna di queste adotta criteri e metodi specifici e diversi da caso a caso. Le officine indipendenti affiliate a reti organizzate alternative alle case, sono le più pronte ad organizzarsi per fornire questo servizio, per la disponibilità di software specifico e forme di assistenza tecnica centralizzata.
In sostanza il consumatore deve dichiarare esplicitamente che affida il lavoro a condizione che l’officina sia qualificata nei termini del regolamento 1400/02. In caso di problemi con la casa per l’applicazione della garanzia, questa dichiarazione permetterà di rivalersi nei confronti dell’officina che avesse dichiarato il falso. Questi aspetti sono ovviamente critici nel caso di un contenzioso con il venditore o con il costruttore che rifiutasse l’effettuazione di interventi di riparazione in garanzia.
La fatturazione, rappresenta l’evidenza formale dei lavori eseguiti e delle parti fornite, che sarà la base di ogni eventuale contenzioso tra il consumatore/acquirente e l’officina, nonché tra il consumatore/acquirente ed il venditore e/o la casa costruttrice in tema di garanzia. La fatturazione dei lavori eseguiti deve essere analitica, riportando i riferimenti sulle modalità operative seguite nel corso del servizio ed il codice di ogni parte fornita e lavorazione eseguita.
In conclusione:
Il Riparatore Indipendente NON può effettuare RIPARAZIONI in GARANZIA essendo a ciò abilitati solo i Riparatori Autorizzati che in forza di accordi contrattuali possono ottenere il rimborso dal costruttore degli autoveicoli. PUO’, invece, eseguire i tagliandi.
Sono altresì “riservati” alle officine autorizzate delle case automobilistiche i richiami ufficiali e gli interventi gratuiti. Si definisce come riparazione le operazioni atte a ripristinare la funzionalità di un veicolo, con o senza sostituzioni di parti; la riparazione è a carico del possessore del veicolo. Si definisce invece come manutenzione le operazioni ordinarie di controllo e di sostituzione dei materiali di consumo volte a mantenere lo stato di efficienza di un veicolo; il tagliando è un’operazione di manutenzione. Il Riparatore Indipendente può effettuare interventi di manutenzione e di riparazione (non in garanzia) anche durante il periodo di garanzia, purché l’officina sia QUALIFICATA. Per officina qualificata si intende l’officina che disponga di tutte le strumentazioni, attrezzature e informazioni tecniche necessarie per operare.
In calce alla fattura, inoltre, deve essere riportata un’attestazione di conformità delle parti impiegate (ricambi) e dei lavori eseguiti:
“Per le lavorazioni effettuate sono stati utilizzati componenti originali o di qualità equivalente come definito dal regolamento CEE 1400/02, e sono state seguite le procedure previste dalla casa costruttrice utilizzando gli strumenti e le attrezzature prescritte come riportato dalla documentazione in possesso dell’officina”.
E’ quindi possibile eseguire tutti i tagliandi anche al di fuori delle cosiddette officine “autorizzate”.
Mentre in caso di guasto in garanzia, è ovvio che la riparazione dovrà essere compiuta dall’officina indicata dalla casa madre.