Forse, a breve, potremmo dare ai nostri figli il cognome della madre.
Ciò che si auspica, in sostanza, è un intervento del legislatore volto a colmare definitivamente il vuoto normativo esistente.
Per chi non lo ricordasse, infatti, già nella precedente legislatura si era affrontato il “problema” del cognome della madre ai figli sino ad arrivare a partorire un disegno di legge che, ahimé, non ha ancora trovato attuazione. E dire che, il senso e il contenuto della proposta cercavano di garantire, finalmente, una effettiva pari dignità ad entrambi i genitori nei confronti dei figli.
La suddetta proposta di legge prevede (chissà in quale commissione parlamentare sarà ferma in attesa di discussione!) la possibilità di ciascun coniuge di conservare il proprio cognome. Stabilisce che entrambi i coniugi hanno l’opportunità di decidere, di comune accordo, il cognome da trasmettere ai figli, lasciando loro la libertà di stabilire se esso debba essere quello del padre, quello della madre ovvero quello di entrambi. Nel caso in cui i coniugi non dovessero raggiungere un accordo, al figlio saranno attribuiti d’ufficio entrambi i cognomi, in ordine alfabetico.
Con riguardo ai figli naturali, invece, si prevede che qualora il riconoscimento venga effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, il figlio naturale assuma il cognome che i genitori hanno stabilito di comune accordo, mentre, nel caso in cui la filiazione nei confronti di uno dei genitori sia stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte dell’altro genitore, il cognome del genitore che abbia effettuato il riconoscimento successivo, ovvero nei confronti del quale sia stata accertata successivamente la filiazione, si aggiunge a quello del genitore che ha effettuato il riconoscimento per primo.
Ora, grazie alla recente decisione della Suprema Corte ed al clamore che inevitabilmente tale sentenza susciterà, la speranza è che il legislatore rimetta mano al disegno di legge, introducendo nuove norme più al passo con i tempi. Ci riferiamo in particolare alla decisione n. 23934 che, preso atto del persistente vuoto normativo, ha affrontato il problema di consentire ai genitori di scegliere che i figli possano avere il cognome della madre anziché, come sempre avviene, quello del padre.
Ad indurre la Suprema Corte ad intervenire nuovamente sulla possibilità di dare ai figli anche il cognome della madre, è stata necessaria la perseveranza di una coppia Milanese che, dopo essersi vista negare tale possibilità sia in primo che in secondo grado, ha deciso di ricorrere al Giudice di legittimità. Esisteva in effetti un vuoto normativo che imponeva ai Giudici di Milano di negare la legittima richiesta dei coniugi. Ed ora la Suprema Corte, accogliendo la rivendicazione dei genitori, chiede con insistenza al primo Presidente della Corte di poter decidere direttamente la questione.
Gli ermellini, infatti, ritengono necessario intervenire normativamente in materia poiché altre precedenti pronunce, da molto tempo, ne auspicavano una risoluzione. Prima fra tutte la stessa Corte costituzionale che, già nel 2006, aveva stabilito che il sistema di attribuzioni del cognome non fosse più coerente con i principi dell’ordinamento e con il valore costituzionale dell’uguaglianza tra uomo e donna. Anche il Consiglio d’Europa investito della questione ha affermato che la discriminazione fra donne e uomini riguardo alla scelta del nome di famiglia non è compatibile con il principio di eguaglianza da esso sostenuto e ha invitato gli Stati membri inadempienti a realizzare la piena uguaglianza tra padre e madre nell’attribuzione del cognome ai figli.
Non si può pensare ad una parità dei sessi quando alle porte del 2009 non è concesso al libero arbitrio dei genitori la scelta di quale cognome dare al proprio figlio.
Speriamo che la tenacia della coppia milanese sia servita a partorire, non un bimbo con chissà quale cognome, ma una legge giusta e definitiva.