Come noto, il decreto legge del 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile, ha apportato modifiche alla disciplina della separazione personale dei coniugi, della cessazione degli effetti civili e dello scioglimento del matrimonio.
Il senso dell’intervento dovrebbe essere quello della semplificazione delle procedure.
In particolare, l’art. 6 entrato in vigore lo scorso 13 settembre 2014 (quindi già perfettamente operativo), introduce la possibilità per i coniugi di richiedere, al posto del “superato” atto di separazione o divorzio, una negoziazione assistita, senza più necessità di rivolgersi al tribunale.
Le modalità dei vari adempimenti da osservare sono state peraltro oggetto di una recente circolare del Ministero dell’Interno che ha tentato di chiarirne gli aspetti più importanti.
Anche alla luce di queste delucidazioni ministeriali è quindi possibile dedurre che:
1) I coniugi potranno decidere di concludere una convenzione di negoziazione assistita da un legale, ad eccezione del caso in cui vi siano figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave oppure economicamente non autosufficienti.
2) Entro il termine di 10 giorni, all’avvocato della parte è fatto obbligo di trasmettere una copia dell’accordo, previa autenticazione, all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto.
3) L’accordo deve altresì essere munito delle certificazioni di cui al D.P.R. n. 396/2000.
4) E’ previsto che in caso di violazione dell’obbligo di cui al punto 2), l’avvocato incorra in una sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000 ad € 50.000.
Per ciò che attiene agli effetti degli accordi, si precisa che questi decorreranno dalla data certificata negli accordi stessi e che dovrà essere riportata nelle annotazioni a margine dell’atto di matrimonio e di nascita di entrambi i coniugi ed indicata nella scheda anagrafica individuale degli interessati.
Inviato l’atto termina il lavoro del legale: dopo aver trasmesso la convenzione di negoziaziazione, non è previsto alcun atto di impulso successivo ad opera dell’avvocato stesso.
E’ infatti l’ufficiale dello stato civile colui che deve procedere alla registrazione dei provvedimenti di cui trattasi e alla conseguente annotazione a margine dell’atto di matrimonio e di nascita di entrambi i coniugi ed alla comunicazione in anagrafe per i conseguenti aggiornamenti.
Pertanto, compete sempre all’ufficiale di stato civile del comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, curare l’esatta esecuzione degli adempimenti che discendono dal ricevimento dell’accordo, nei sensi della nuova normativa.
Ad ulteriore chiarimento, ai fini della corretta individuazione dell’ufficiale di stato civile competente, si precisa che il matrimonio iscritto è quello celebrato con rito civile la cui iscrizione avviene nel comune di celebrazione. Il matrimonio trascritto è quello celebrato con rito religioso (concordatario o di altri culti religiosi) la cui trascrizione avviene nel comune di celebrazione, o quello celebrato all’estero la cui trascrizione avviene nel comune di residenza o di iscrizione.