Andrea Mandolesi

Misure contro la prostituzione

 

Pubblichiamo il recente disegno di legge in materia di misure contro la prostituzione, con a seguire un breve commento.

 

Art. 1.

1. All’art. 1 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

“Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, esercita la prostituzione ovvero invita ad avvalersene è punito con l’arresto da cinque a quindici giorni e con l’ammenda da duecento a tremila euro.
Alla medesima pena prevista al secondo comma soggiace chiunque in luogo pubblico o aperto al pubblico si avvale delle prestazioni sessuali di soggetti che esercitano la prostituzione o le contratta.”

 

Art. 2

Prostituzione minorile e rimpatrio assistito.

1. L’articolo 600-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

Art 600-bis

E’ punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

a) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;

b) favorisce, sfrutta, gestisce,organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i sedici ed i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Se i fatti di cui al primo e secondo comma sono commessi nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Le circostanze attenuanti eventualmente concorrenti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto alla presente aggravante e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall’applicazione della stessa.

Se l’autore dei fatti di cui al secondo e terzo comma è minore di anni diciotto la pena è ridotta da un terzo a due terzi”.

2. I soggetti minori stranieri non accompagnati che esercitano la prostituzione nel territorio dello Stato, sono riaffidati alla famiglia o alle autorità responsabili del Paese di origine o di provenienza, nel rispetto dei diritti garantiti al minore dalle convenzioni internazionali, dalla legge e dai provvedimenti dell’autorità giudiziaria e con modalità tali da assicurare il rispetto e l’integrità delle condizioni psicologiche del minore, attraverso la procedura di rimpatrio assistito di cui al comma 2-bis dell’articolo 33 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni. Con regolamento ai sensi dell’articolo 17, comma 1 della legge n. 400 del 1988, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o di Ministro delegato, di concerto con i Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, degli affari esteri, dell’interno e della giustizia, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite procedure accelerate e semplificate per l’adozione del provvedimento di rimpatrio assistito del minore che abbia esercitato la prostituzione.

 

Art. 3

Associazione per delinquere finalizzata allo sfruttamento della prostituzione.

1. All’articolo 416 del codice penale è aggiunto il seguente comma:

“Se l’associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dall’articolo 600-bis ovvero i delitti di reclutamento, induzione, agevolazione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi di cui al primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.”.

 

Art. 4

Norme finanziarie e abrogazioni.

1. Dall’attuazione del comma 2 dell’articolo 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alle attività previste dalla presente legge le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane,strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

2. E’ abrogato l’articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 75.

 

 

Secondo il sopra evidenziato disegno legge, recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri, esercitare la professione più antica del mondo diventa reato.

 

La normativa in esame prevede, infatti, una responsabilità penale non solo per chi si prostituisca in strada, in luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico ma, vieppiù, considera penalmente rilevante la condotta di chi “utilizzi” le prestazioni sessuali.

 

Il cliente, si badi bene, potrà essere ritenuto responsabile, anche quando la sua condotta sia ancora nella fase di “contrattazione” per ricevere una prestazione sessuale dalla prostituta. In buona sostanza, potrà essere punito colui (o colei) che si avvalga delle “performance” della meretrice e chi, semplicemente, contratti.

 

Non poche perplessità suscita il provvedimento de quo.

 

Non è pensabile, a mio avviso, di poter punire chi venga “pizzicato” a contrattare con la prostituta.  O meglio, una sanzione irrogata in un caso del genere, offrirebbe il fianco a valanghe di ricorsi con ampie possibilità di accoglimento e buona pace per gli avvocati.

 

In buona sostanza, quando si potrà con certezza affermare che il cliente intento a chiaccherare con una prostituta stia davvero contrattando? Quale sarà il criterio utilizzato per considerare la condotta del “contrattante” penalmente rilevante e quindi punibile? Dove sta scritto che le prostitute non possano parlare con un amico? Ad avviso di chi scrive, l’unico modo che consentirebbe (il condizionale è d’obbligo, poichè assolutamente irrealizzabile) sarebbe l’utilizzo di registratori vocali!!!

 

Ad ogni buon conto, è doveroso ricordare che il problema delle lucciole in strada rappresenta una piaga sociale reale e, per ciò, non deve essere in alcun modo sottovalutata.

Tra l’altro, è un problema particolarmente sentito dalla maggioranza della collettività.

 

Tuttavia, si deve registrare, per l’ennesima volta, l’inadeguatezza dell’intervento legislativo. In effetti, pur partendo da un presupposto condiviso dalla maggioranza del paese, ovvero quello di porre rimedio al problema della prostituzione in strada, l’intervento legilsativo non si pone come risolutivo dovendo, ancora una volta (come troppo spesso accade nel nostro paese), fare i conti con le ideologie e gli interessi presenti sul territorio. Con queste premesse, è evidente che non si potrà mai pervenire ad una soluzione definitiva e, soprattutto, giusta del problema.

 

A parole, tutti sono d’accordo nel ritenere poco edificante per le città e per nulla educativo per i giovani, la visione costante sulle strade di donne che vendono il proprio corpo in cambio di denaro. Altrettanto in accordo sono nel pensare che, se di lavoro più antico del mondo si tratta, allora non è certo facendo “ammende” a chi cede alle prestazioni sessuali di una prostituta che si risolve la problematica.

 

Non faremmo altro che spostare il problema in altri luoghi, ancor meno sicuri e che, tra l’altro, già esistono.

 

E allora mi chiedo, e chiedo, perché adottare un provvedimento che ha uno scopo assolutamente condivisibile sapendo al contempo che il problema non verrà comunque risolto. Non vorrei paragonare i legiferanti a “struzzi” ma fino a quando si adotteranno provvedimenti giusti da un punto di vista ideologico, ma inefficaci nella sostanza, saremo obbligati quantomeno a pensarlo!

 

Unica soluzione adottabile è quella paventata da alcune parti politiche e non, di ripristinare le case chiuse con tanta felicità per le casse dello Stato e per favorire un maggior controllo, in primis sanitario, da parte delle autorità sull’attività di meretricio che sempre c’è stata e, ne siamo certi, sempre ci sarà. Forse Roma non ci permetterà mai di giungere ad un tale elevato stato di civiltà!

 

Tornando all’analisi del fresco disegno di legge, deve essere salutato con successo, invece, la parte finale del disegno del provvedimento che aumenta le pene previste per chi sfrutti la prostituzione minorile e l’associazione a delinquere finalizzata allo sfruttamento della prostituzione.

 

Da ultimo, aumenti di pena sono previsti per chi, compia atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici ed i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità anche non economica. Mentre vengono introdotte nuove norme in riferimento a minori stranieri (non assistiti) che esercitino la prostituzione. Per loro vengono previste procedure semplificate affinché possano essere riaffidati alle famiglie di origine o alle autorità del paese di provenienza.