Si segnala all’attenzione dei lettori, la recentissima sentenza della Suprema Corte in materia di guida in stato di ebbrezza, con la quale gli ermellini hanno ritenuto corretta la previsione della sospensione della patente nei confronti di coloro che guidano il motorino sotto l’effetto dell’alcool (Cassazione penale, sez. IV, sent.13.08.2012 n. 32439).
Questa, in breve, la vicenda.
Il conducente del motorino, che veniva sorpreso alla guida in stato di ebbrezza e per l’effetto patteggiava le pena per il reato di cui all’art. 186 cds, vedeva altresì disporsi l’applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida.
Di talché, veniva proposto ricorso per cassazione sostenendo l’illegittimità della sospensione, sul presupposto che, per la guida di ciclomotori, il conseguimento della patente non è in alcun modo necessario né richiesto.
La Corte rigettava il ricorso richiamando la norma di cui all’art. 116 cds, così come modificata dal D.lgs. 9/2002, in vigore dal 30 giugno 2003, che prevede, per la guida di ciclomotori, la necessità di aver compiuto i 14 anni e, contestualmente, quella di aver conseguito il certificato di idoneità. La richiamata norma è stata successivamente modificata con le novelle l. 214/2003 e l. 168/2005 che, a decorrere dal 1 ottobre 2005, hanno imposto il conseguimento di detto certificato a tutti coloro che avessero compiuto la maggiore età a partire dalla medesima data e che non fossero già titolari di patente.
Ciò posto, e in considerazione del fatto che l’articolo in esame equipara i requisiti fisici e psichici richiesti per la guida di ciclomotori a quelli prescritti per il rilascio della patente, la Corte ha ritenuto che, con riferimento al titolo abilitativo richiesto, il conducente di un ciclomotore sia omologabile al conducente di autoveicolo; tanto è vero che, “per il principio per cui il più contiene il meno” la titolarità di patente costituisce di per sé motivo di esonero dall’obbligo di conseguimento del certificato di idoneità e che il possessore di detto certificato è tenuto alla restituzione del medesimo in sede di rilascio della patente.
Posto, dunque, che la patente costituisce un mero equipollente anagrafico del certificato di idoneità, la Corte deduce che, il titolare di patente sorpreso alla guida di ciclomotore in stato di ebbrezza, è soggetto alle medesime sanzioni accessorie prescritte per il conducente di autoveicolo colto nelle medesime condizioni di alterazione fisico-psichica, ovvero alla sospensione della patente; inoltre, continua la Corte, il titolare di certificato di idoneità sorpreso ebbro alla guida di ciclomotore sarà assoggettabile alla sospensione del detto certificato, stante l’identità di ratio e funzione sottesa ad entrambe i titoli abilitativi.
Pertanto, a detta della Suprema Corte, va esente dall’applicazione della sanzione accessoria soltanto il ciclista circolante in stato di ebrezza, posto che, per la guida della bicicletta, non è richiesto il conseguimento di alcun titolo abilitativo, come già ribadito dalle Sezioni Unite con sentenza n. 12316/2002.
Di seguito il testo integrale:
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE IV PENALE
Sentenza 7 giugno – 13 agosto 2012, n. 32439
Svolgimento del processo:
Il Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi applicava a D.B. G. ai sensi dell’art. 444 c.p.p. la pena concordata tra le parti, e ritenuta di giustizia, per il reato, previsto dall’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), di guida di un ciclomotore in stato di ebbrezza. Il giudicante disponeva altresì la sospensione della patente di guida per la durata di un anno. Ricorre per cassazione il D.B., con tempestivo atto di impugnazione, deducendo violazione di legge in ordine alla disposta sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, muovendo dal rilievo che il reato era stato commesso alla guida di un veicolo per il quale non è prevista la patente, trattandosi di una “Vespa Piaggio” 50 cc, e citando taluni precedenti di questa Corte.
Motivi della decisione
Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni di seguito indicate.
Va certamente confermato il principio enunciato a suo tempo dalle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui “non può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che discenda per legge da illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale, a chi li abbia commessi conducendo veicoli per la cui guida non sia richiesta alcuna abilitazione o, se richiesta, non sia stata mai conseguita; nè, tanto meno, può essergli precluso, per un periodo corrispondente alla durata della sospensione, il diritto ad ottenerla nel caso in cui non ne sia ancora in possesso” (Sez. U, n. 12316 del 30/01/2002 Cc. – dep. 29/03/2002 – Rv. 221039). Mette conto sottolineare che quanto alla individuazione del veicolo in relazione al quale, nel caso di guida dello stesso in stato di ebbrezza, non è richiesta alcuna abilitazione, così come precisato dalle Sezioni Unite, bisogna por mente ad un veicolo la cui guida sia consentita del tutto liberamente, senza cioè la necessità di alcuna abilitazione o certificazione di idoneità (alla guida), come ad esempio la bicicletta; giova evidenziare, a conferma di tale assunto, che la fattispecie sottoposta al vaglio delle Sezioni Unite, nell’occasione appena ricordata, riguardava proprio un’ipotesi di guida (in stato di ebbrezza) di una bicicletta.
Orbene, analogo discorso non può farsi, ad avviso del Collegio, in relazione alla guida di un ciclomotore: si ritiene, in base al dato testuale delle disposizioni di riferimento, di non poter condividere l’affermazione della sentenza di questa Corte n. 9991 del 2009, citata dal ricorrente, secondo la quale non sarebbe possibile applicare la sanzione della sospensione della patente in relazione alla guida di un ciclomotore, trattandosi di veicolo per la cui guida non sarebbe richiesta alcuna abilitazione. Ed invero, secondo quanto disposto dall’art. 116 C.d.S., per la guida di un ciclomotore da parte di un minore che abbia compiuto i 14 anni, in forza della modifica introdotta con D.Lgs. n. 9 del 2002 – in vigore dal 30 giugno 2003 – è necessario aver conseguito il certificato di idoneità alla guida, “rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri a seguito di specifico corso con prova finale organizzato secondo le modalità di cui al comma 11 bis”. Con successive modifiche introdotte con il D.L. n. 151 del 2003, conv. in L. n. 214 del 2003, e con il D.L. n. 115 del 2005, conv. in L. n. 168 del 2005, l’obbligo di conseguire detto certificato, a decorrere dal 1 ottobre 2005, andava esteso a coloro i quali “compiano la maggiore età a partire dalla medesima data e che non siano titolari di patente di guida”, stabilendo altresì la procedura da seguire per il conseguimento del certificato in argomento per coloro i quali al 30 settembre 2005 “abbiano compiuto la maggiore età”; ancora, l’art. 116 C.d.S., comma 1 quater, stabilisce che “i requisiti fisici e psichici richiesti per la guida dei ciclomotori sono quelli prescritti per la patente di categoria A, ivi compresa quella speciale”. E’ dunque agevole desumere dalle disposizioni appena ricordate che il certificato di idoneità per la guida dei ciclomotori è un vero e proprio titolo di abilitazione alla guida, del tutto assimilabile, quanto alla “ratio” ed alla sua funzione, con specifico riferimento alla guida dei ciclomotori, alla patente di guida. Ciò trova conferma nella disposizione successiva, di cui ai comma 1 quinquies, secondo il quale non possono conseguire il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori i conducenti già muniti di patente di guida (per l’evidente ragione che “il più contiene il meno”), con l’ulteriore specificazione che i titolari di certificazione di idoneità alla guida di ciclomotori sono tenuti a restituirlo all’atto del conseguimento della patente.
Da tutto quanto sopra esposto, ne deriva che nel caso di guida di un ciclomotore in stato di ebbrezza da parte di un soggetto munito di patente di guida, tale titolo abilitativo ha una idoneità ed un’efficacia assorbente rispetto al certificato di idoneità, con l’ulteriore conseguenza che la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista quale sanzione amministrativa obbligatoria anche in caso di sentenza di patteggiamento, deve necessariamente avere ad oggetto la patente di guida, in quanto titolo che abilita il soggetto “anche” alla guida del ciclomotore. Giova ricordare che recentemente è stata affermata da questa Corte l’applicabilità della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista per il reato di guida in stato di ebbrezza, a qualsiasi titolo abilitativo alla guida, ivi incluso il certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, (cfr. Sez. Feriale, n. 32806 del 17/08/2011 Ud. – dep. 22/08/2011 – Rv. 251006).
Precisato dunque che per la guida dei ciclomotori, ad avviso di questo Collegio, è richiesto, per un soggetto maggiorenne alla data del 30 settembre 2005 (ed è il caso del D.B. in quanto nato in data 11 agosto 1976), un titolo di abilitazione alla guida (certificato di idoneità oppure patente di guida se conseguita), non risulta pertinente, in relazione allo specifico motivo di ricorso, l’altro precedente evocato dal ricorrente – sentenza di questa Corte n. 867 del 1999 – in quanto concernente fattispecie relativa alla guida di un ciclomotore da parte di soggetto non titolare di patente:
il D.B., invero, nemmeno ha allegato di non essere titolare di patente di guida.
Al rigetto del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.