Partiamo da un dato fondamentale: stare a casa e limitare gli spostamenti al minimo è il comportamento che ognuno di noi dovrebbe adottare, senza se e senza ma.
Come noto, per far fronte all’emergenza sanitaria, il Governo ha emanato una serie di provvedimenti che limitano sensibilmente il diritto di ciascuno di muoversi all’interno del territorio, salvaguardando, al contempo, alcuni spostamenti considerati indispensabili, come quelli afferenti la salute e quelli propedeutici allo svolgimento dell’attività lavorativa e di approvvigionamento del cibo.
Non mancano, tuttavia, alcune difficoltà interpretative.
Da una parte si prescrive di non uscire di casa e dall’altra si lasciano aperte al pubblico alcune attività commerciali, come l’edicola, il tabaccaio o la ferramenta.
Si prescrive di evitare di uscire di casa, ma di fatto non si vieta di farlo qualora sussistano dei validi motivi, ovvero lavoro, necessità, salute e rientro al domicilio.
Quindi, come in tanti si domandano, è lecito praticare sport all’aria aperta?
La risposta è si, purché da soli.
Facciamo chiarezza.
Non esiste un esplicito divieto di passeggiata ma un mero divieto di assembramento.
Tradotto: è lecito uscire di casa per una passeggiata e/o per lo svolgimento di esercizio fisico/motorio all’aperto purché la suddetta attività sia svolta da soli, mai in compagnia.
Tra le prescrizioni del decreto, infatti, c’è l’obbligo di rispettare le distanza interpersonale di un metro.
Quali sono le conseguenze di eventuali trasgressioni?
Sono già tanti, ad oggi, coloro che sono stati “pizzicati” fuori dal proprio domicilio senza una valida ragione, ovvero per indifferibili impegni di lavoro, per stato di necessità, di salute o semplice rientro al domicilio.
In questi casi, l’autorità preposta al controllo potrà elevare al trasgressore, o forse sarebbe meglio dire al reo (trattasi di vero e proprio reato seppur “solo” contravvenzionale), il verbale di identificazione per la violazione dell’art. 650 c.p..
A ben vedere, l’art. 650 del codice penale, dal titolo “Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”, punisce “chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a duecentosei euro“.
Ergo, la violazione contestata a chi trasgredisce il precetto di non uscire di casa, con le eccezioni sopra ricordate, trovando il proprio fondamento su ragioni di sicurezza pubblica, costituisce pertanto un illecito penale con una pena irrogata al trasgressore pari all’arresto fino a tre mesi o con il pagamento dell’ammenda fino a duecentosei euro.
E’ presumibile ritenere che, in siffatti casi, il Pubblico Ministero titolare del fascicolo, perché di procedimento penale comunque si tratta, decida di richiedere al Giudice per le indagini preliminari l’emissione del decreto penale di condanna, inaudita altera parte, consentendo di velocizzare i tempi processuali e contenendo nel minimo la pena irrogata.
E’ bene chiarire sia da subito, però, che il pagamento dell’ammenda, eventualmente irrogata al momento dell’emissione del decreto penale di condanna, non estinguerà il reato, ma la sola esecuzione della pena.
Ciò significa che al trasgressore, volendo “limitare i danni”, ben converrà attendere la notifica del decreto penale e, previa valutazione difensiva di concerto con il proprio difensore di fiducia, valutare l’opportunità di presentare opposizione alla suddetta condanna al fine di richiedere l’estinzione del reato (non solo quindi della pena) mediante la procedura di oblazione, così come prevista dall’art. 162 bis. c.p..
In linea di massima, quanto a meno a mio avviso, è possibile affermare che, trattandosi di un reato contravvenzionale, punibile con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda, è preferibile ricorrere all’istituto dell’oblazione, atteso che, per i soli reati contravvenzionali come per quello che stiamo discutendo, consente di estinguere il reato e non solo l’esecuzione della pena.
In conclusione, come già detto, per chi fosse incappato nelle maglie del reato in parola, è consigliabile rivolgersi immediatamente al proprio avvocato al fine di concordare la più appropriata strategia difensiva, anche e soprattutto rispetto alle differenti caratteristiche personali di ciascuno.