Andrea Mandolesi

Atti persecutori o Stalking

 

In data 24 febbraio 2009 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge n. 11 del 23 febbraio 2009 dal titolo “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonchè in tema di Atti persecutori”.

 

Proprio in riferimento a quest’ultimo aspetto, il Governo ha inserito all’art. 7 comma 1 del predetto decreto (conosciuto anche sotto il nome di decreto anti-violenze), l’inedita fattispecie di “Atti persecutori” o Stalking (dal verbo inglese to stalk: fare posta alla preda).  

 

L’art. 612 bis del codice penale così recita:

 

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 (legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti dele persone handicappate), ovvero con armi o da persona travisata. Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’art. 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, nonchè quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio”.

 

Ad una prima lettura della norma testè richiamata, si evidenza come, per la sussistenza del reato, sia necessaria la realizzazione di una pluralità di comportamenti tipici, ovvero sia indispensabile la loro reiterazione. Inoltre, oltre ad essere più di una, le condotte reiterate dovranno necessariamente produrre determinati eventi. Trattasi, infatti, di reato di evento. In particolare le condotte incriminate dovranno cagionare almeno una tra queste ipotesi: 1) un perdurante e grave stato di ansia o di paura nella vittima; 2) ingenerare nella stessa un fondato timore per la propria incolumità o per quella di persone a lei vicine; 3) costringerla ad alterare le proprie abitudini di vita.

 

Una particolarità della norma in parola è senza dubbio costituita dalla procedibilità. In effetti, condizione indispensabile per la perseguibilità del reato, è che vi sia la querela della persona offesa, tranne quei casi in cui il reato sia commesso in danno di minori o disabili, oppure quando sia connesso ad altro procedibile d’ufficio.

 

La caratteristica più significativa è, tuttavia, costituita dal termine per la sua proposizione. Non tre mesi, come nella generalità dei reati, ma sei come già previsto in materia di reati sessuali. Nessuna menzione, invece, circa la sua irrevocabilità: quindi, anche per questa tipologia di reati, la rimettibilità della querela seguirà quelle che sono le regole generali.

 

Da ultimo, deve essere spesa qualche parola per la cosiddetta istanza di ammonimento, prevista e disciplinata dall’art. 8 del citato decreto.

 

In effetti, in un ottica di prevenzione e della repressione dello Stalking, è stato previsto che, fino a quando non sia stata presentata querela, la vittima possa rivolgersi all’autorità chiedendo al questore l’adozione di un provvedimento di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta. Il questore, qualora ritenga fondata la richiesta, provvederà ad ammonire oralmente il soggetto invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge. Scopo dell’ammonimento, del quale andrà redatto processo verbale, altro non è se non quello di prevenire la consumazione di atti persecutori, affinchè vengano interrotte tutte le interferenze nella vita del soggetto richiedente.

 

Si ricordi inoltre che, qualora l’autore dei fatti dovesse essere stato già  oggetto di un precedente ammonimento, in tal caso, la pena sarà aumentata e si procederà anche d’ufficio. 

 

Infine, al fine di rendere ancor più stringenti le forme di tutela per la vittima di Stalking, il legislatore ha previsto la possibilità di prescrivere, al responsabile della condotta rilevante, il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima.