Come ben ricorderanno i nostri fedelissimi lettori, il quesito posto dallo scrivente nel maggio 2010 era il seguente:
“durante i 2 anni di garanzia previsti ex lege di un’autovettura, il consumatore è obbligato ad effettuare i periodici tagliandi presso il rivenditore ufficiale o, invece, potrà rivolgersi anche ad altre officine, purché qualificate? E se dovesse rivolgersi ad altra officina (non ufficiale), avrebbe ugualmente diritto alla copertura in garanzia?”
Ebbene, viste le numerose richieste di chiarimenti pervenute alla nostra attenzione, con precipuo riferimento alla possibilità o meno di estendere la normativa di riferimento anche alle due ruote, riportiamo il nostro pensiero sull’argomento, che, ovviamente, non ha la pretesa di essere da tutti condiviso.
Secondo il richiamato Regolamento 1400 e il D.Lgs. 24/2002, aventi la finalità primaria della tutela del consumatore, il consumatore può scegliere la soluzione più conveniente per lui, beneficiando della concorrenza tra le officine delle reti ufficiali delle case costruttrici e quelle indipendenti, purché siano qualificate.
In buona sostanza, il consumatore può rivolgersi dove meglio crede per la manutenzione ordinaria, purché l’officina sia qualificata ai sensi del Regolamento Europeo 1400/02, e sia in grado di rilasciare un’adeguata certificazione di conformità dei lavori eseguiti, che dimostri che gli stessi sono conformi alle prescrizioni della casa.
Tornando al nostro quesito, sembra che la legislazione nazionale ed europea si riferisca unicamente ad accordi di settore (quello automobilistico), il cui scopo è quello di garantire una sana concorrenza all’interno del mercato comunitario, salvaguardando, altresì, l’interesse primario del consumatore.
In buona sostanza, prima facie, i richiamati regolamenti comunitari sembrano non essere applicabili al mondo delle ruote, trattandosi di accordi relativi al solo settore automobilistico.
Dimenticanza o precisa volontà da parte dei legiferanti?
Seguendo letteralmente la normativa comunitaria esistente in materia, il consumatore “dovrebbe” far eseguire la manutenzione programmata della propria moto esclusivamente presso un’officina della casa madre.
Ciò, si evince seguendo il tenore letterale della normativa di riferimento, rispetto al quale non possiamo che essere in disaccordo.
Infatti, anche nel caso di tagliandi e manutenzioni eseguite sui motocicli, è lecito aspettarsi che non vi siano differenze di trattamento (e soprattutto di conseguenze) rispetto alle agevolazioni di cui, invece, può beneficiare il consumatore del settore auto.
Ciò è vero, a mio avviso, da un lato, per una maggiore salvaguardia dello stesso consumatore, che non solo a livello comunitario ma anche statale riveste primaria tutela.
Dall’altro, l’impasse potrebbe essere comunque risolta attraverso il ricorso allo strumento dell’analogia che, come noto, consentirebbe di ritenere applicabili quelle norme regolamentari che disciplinano la materia (in maniera più favorevole al consumatore), anche al proprietario di una “banale” motocicletta (l’analogia è “quel procedimento mediante il quale l’interprete del diritto, qualora vi sia una lacuna, ovvero quando un caso o una materia non siano espressamente disciplinati, applica le norme previste per casi simili o materie analoghe”).
Ovviamente, come ribadito nel nostro articolo del 2010, deve trattarsi di officine autorizzate e qualificate ai sensi del Regolamento Europeo 1400/02, quindi in grado di rilasciare un’adeguata certificazione di conformità dei lavori eseguiti, che dimostri che gli interventi eseguiti sono conformi alle prescrizioni della casa.
Per questo, nonostante le difficoltà interpretative sopra dette, ritengo che esista, anche per le motociclette, il diritto del consumatore ad eseguire le manutenzioni presso qualunque officina, purché qualificata.