Andrea Mandolesi

Il decreto svuota carceri

Come noto, è entrato ufficialmente in vigore il cosiddetto decreto svuota carceri, per qualcuno un piccolo indulto.

Diventa legge un provvedimento che dovrebbe sfoltire la presenza nelle carceri, in virtù di alcune misure introdotte nel decreto: in primis, l’acceso al beneficio dell’affidamento in prova al servizio sociale che ora, grazie alla riforma, diventa accessibile anche per i condannati fino ai 4 anni.

Altra novità di rilievo riguarda la liberazione anticipata, che per effetto del decreto appena approvato ha visto uno sconto di pena aumentato a 75 giorni per ogni semestre, invece dei 45 in vigore fino ai giorni scorsi.

Altre novità riguardano l’aumento del ricorso al braccialetto elettronico, l’istituzione di un Garante nazionale dei detenuti, maggiore facilità di espulsione per detenuti stranieri.

Questo il testo del provvedimento:

LEGGE 21 febbraio 2014, n. 10

Conversione in  legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge   23 dicembre 2013, n. 146, recante misure urgenti in tema di  tutela  dei diritti fondamentali dei detenuti e di  riduzione  controllata  della popolazione carceraria. (GU n.43 del 21-2-2014)

Vigente al: 22-2-2014

La Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1.Il decreto-legge  23  dicembre  2013,  n.  146,  recante  misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e  di riduzione controllata della popolazione carceraria, e’ convertito  in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.   La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara’  inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.  Data a Roma, addi’ 21 febbraio 2014  NAPOLITANO  Letta,  Presidente  del   Consiglio dei ministri  Alfano, Vicepresidente del Consiglio  dei ministri e Ministro dell’interno  Cancellieri, Ministro della giustizia  Visto, il Guardasigilli: Cancellieri  Allegato  Modificazioni apportate in sede di conversione  al decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146  All’articolo 2:  dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:  «1-bis. All’articolo 380, comma 2,  lettera  h),  del  codice  di procedura penale,  le  parole:  “salvo  che  ricorra  la  circostanza prevista dal comma 5 del medesimo  articolo”  sono  sostituite  dalle seguenti: “salvo che per i delitti di cui al  comma  5  del  medesimo articolo”.  1-ter. All’articolo 19, comma 5, delle disposizioni sul  processo penale a  carico  di  imputati  minorenni,  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “,  salvo  che  per  i  delitti  di  cui all’articolo 73, comma 5, del testo  unico  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,  n.  309,  e  successive modificazioni”».  All’articolo 3:  al comma 1:  alla lettera a), capoverso Art. 35, numero 1), le  parole:  «al direttore dell’ufficio ispettivo,» sono soppresse;  alla lettera b), capoverso Art. 35-bis:  al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «entro il termine indicato dal giudice»;  il comma 4 e’ sostituito dai seguenti:  « 4. Avverso la decisione del magistrato  di  sorveglianza  e’ ammesso reclamo al tribunale di sorveglianza nel termine di  quindici giorni dalla notificazione o comunicazione  dell’avviso  di  deposito della decisione stessa.          4-bis.  La  decisione  del  tribunale  di   sorveglianza   e’ ricorribile per cassazione per violazione di  legge  nel  termine  di quindici giorni dalla notificazione o  comunicazione  dell’avviso  di deposito della decisione stessa»;  al comma 6, la lettera c) e’ soppressa;        alla  lettera  e),  le  parole:  «su  proposta  del   direttore dell’ufficio  di  esecuzione  penale  esterna,  dal   magistrato   di sorveglianza,  anche  in  forma  orale  nei  casi  di  urgenza»  sono sostituite dalle  seguenti:  «nei  casi  di  urgenza,  dal  direttore dell’ufficio di esecuzione  penale  esterna,  che  ne  da’  immediata comunicazione al magistrato di  sorveglianza  e  ne  riferisce  nella relazione di cui al comma 10»;  dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:  «1-bis.  In  attesa  dell’espletamento  dei  concorsi  pubblici finalizzati alla copertura dei posti vacanti nell’organico del  ruolo dei dirigenti dell’esecuzione penale esterna, per un periodo  di  tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione  del presente decreto, in deroga a quanto previsto dagli articoli  3  e  4 del decreto legislativo 15 febbraio  2006,  n.  63,  le  funzioni  di dirigente dell’esecuzione penale esterna possono  essere  svolte  dai funzionari   inseriti   nel   ruolo   dei   dirigenti   di   istituto penitenziario».  All’articolo 4:  al comma 1 sono premesse le seguenti parole: «Ad esclusione dei condannati per taluno dei delitti previsti dall’articolo 4-bis  della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni,»;  il comma 4 e’ soppresso;  al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «,  ne’ ai condannati che  siano  stati  ammessi  all’esecuzione  della  pena presso il domicilio o che si  trovino  agli  arresti  domiciliari  ai sensi dell’articolo 656, comma 10, del codice di procedura penale».  All’articolo 6:  al comma 1, lettera a), capoverso,  le  parole:  «previsti  dal presente testo unico, per i quali  e’  stabilita  la  pena  detentiva superiore nel massimo a due anni»  sono  sostituite  dalle  seguenti: «previsti dall’articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter,  del  presente testo unico».  All’articolo 7:  al comma 2, secondo periodo, le parole: «decreto del presidente del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti:  «decreto del Presidente della Repubblica»;  al comma 3, primo periodo, le  parole:  «non  possono  assumere cariche  istituzionali,   anche   elettive,   ovvero   incarichi   di responsabilita’ in partiti politici» sono sostituite dalle  seguenti: «non possono ricoprire cariche istituzionali, anche elettive,  ovvero incarichi in partiti politici».

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 23 dicembre 2013, n. 146

Testo del  decreto-legge  23  dicembre  2013,  n.  146  (in  Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 300 del 23 dicembre 2013), coordinato con la legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 10 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 14), recante: «Misure urgenti in tema di tutela  dei  diritti  fondamentali  dei  detenuti  e   di   riduzione controllata della popolazione carceraria.». (14A01371) (GU n.43 del 21-2-2014)

Vigente al: 21-2-2014

Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell’art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull’emanazione  dei decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, nonche’ dell’art.10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la  lettura  sia  delle  disposizioni  del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge  di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( … )). A norma dell’art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400 (Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della  Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua pubblicazione.

Art. 1

Modifiche al codice di procedura penale

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, di approvazione del codice di procedura penale,  sono  apportate le seguenti modificazioni:    a) all’articolo 275-bis, comma 1, primo periodo, le parole  «se  lo ritiene necessario» sono sostituite dalle seguenti parole: «salvo che le ritenga non necessarie». b) all’articolo 678, il comma 1 e’ sostituito dal seguente: «1. Salvo quanto stabilito  dal  successivo  comma  1-bis,  il tribunale di sorveglianza nelle  materie  di  sua  competenza, e il magistrato di  sorveglianza, nelle materie attinenti ai ricoveri previsti  dall’articolo  148 del codice penale, alle misure di sicurezza e alla dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere procedono, a richiesta del  pubblico ministero, dell’interessato, del difensore  o  di  ufficio,  a  norma dell’articolo  666. Tuttavia, quando vi e’  motivo  di   dubitare dell’identita’ fisica di una persona, procedono a norma dell’articolo 667 comma 4.»; c) all’articolo 678, dopo il comma 1 e’ aggiunto  il  seguente comma: «1-bis. Il magistrato di sorveglianza, nelle materie  attinenti alla rateizzazione e alla conversione  delle  pene  pecuniarie,  alla remissione del debito e alla esecuzione della semidetenzione e  della liberta’ controllata, ed il tribunale di sorveglianza, nelle  materie relative  alle  richieste  di  riabilitazione  ed  alla   valutazione sull’esito dell’affidamento in prova al servizio  sociale,  anche  in casi particolari, procedono a norma dell’articolo 667 comma 4.». 2. L’efficacia della disposizione di cui al comma 1, lettera a), e’ differita al giorno successivo a  quello  della  pubblicazione  nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana   della   legge   di conversione del presente decreto.

Art. 2

Modifiche al testo unico delle leggi in materia di  disciplina  degli   stupefacenti   e   sostanze   psicotrope,   prevenzione,   cura   e   riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza. Delitto  di   condotte illecite in tema di sostanze stupefacenti o psicotrope  di   lieve entità.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 9  ottobre  1990,  n. 309 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 73, il comma 5 e’ sostituito dal seguente comma:  «5. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave  reato,  chiunque commette uno dei fatti previsti dal  presente  articolo  che,  per  i mezzi, la modalità  o  le  circostanze  dell’azione  ovvero  per  la qualità e quantità delle sostanze, e’ di lieve entità,  e’  punito con le pene della reclusione da uno a cinque anni e  della  multa  da euro 3.000 a euro 26.000.»; b) all’articolo 94, il comma 5 e’ abrogato. (( 1-bis. All’articolo 380, comma 2,  lettera  h),  del  codice  di procedura penale,  le  parole:  «salvo  che  ricorra  la  circostanza prevista dal comma 5 del medesimo  articolo»  sono  sostituite  dalle seguenti: «salvo che per i delitti di cui al  comma  5  del  medesimo articolo».1-ter. All’articolo 19, comma 5, delle  disposizioni  sul  processo penale a  carico  di  imputati  minorenni,  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,  salvo  che  per  i  delitti  di  cui all’articolo 73, comma 5, del testo  unico  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,  n.  309,  e  successive modificazioni». ))

Art. 3

Modifiche all’ordinamento penitenziario

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354  sono  apportate  le  seguenti modificazioni: a) l’articolo 35 e’ così sostituito: «Art. 35. (Diritto di reclamo). – I detenuti e gli  internati possono rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche  in  busta chiusa: 1) al direttore dell’istituto, al provveditore regionale,  al  capo del dipartimento dell’amministrazione  penitenziaria  e  al  Ministro della giustizia; 2) alle autorità giudiziarie e sanitarie in visita all’istituto; 3) al garante nazionale e ai garanti regionali o locali dei diritti dei detenuti; 4) al presidente della giunta regionale; 5) al magistrato di sorveglianza; 6) al Capo dello Stato»; b) dopo l’articolo 35 e’ aggiunto il seguente: «35-bis  (Reclamo  giurisdizionale).  –

1. Il   procedimento relativo al reclamo di cui all’articolo 69, comma  6,  si  svolge  ai sensi degli articoli 666 e 678 del codice di procedura penale.  Salvi i casi di manifesta inammissibilità della  richiesta  a  norma dell’articolo 666, comma 2 del  codice  di  procedura  penale,  il magistrato di sorveglianza fissa la data dell’udienza e  ne  fa  dare avviso anche  all’amministrazione  interessata,  che  ha  diritto  di comparire ovvero di trasmettere osservazioni e richieste.    2. Il reclamo di cui  all’articolo  69,  comma  6,  lettera  a)  e’ proposto  nel  termine  di  dieci  giorni  dalla  comunicazione   del provvedimento.

3. In caso di accoglimento, il magistrato  di  sorveglianza,  nelle ipotesi  di  cui  all’articolo  69,  comma  6,  lettera  a),  dispone l’annullamento  del  provvedimento  di  irrogazione  della   sanzione disciplinare. Nelle ipotesi di cui all’articolo 69, comma 6,  lettera b), accertate la sussistenza e l’attualita’ del  pregiudizio,  ordina all’amministrazione di porre rimedio (( entro il termine indicato dal giudice. ))

4. (( Avverso  la  decisione  del  magistrato  di  sorveglianza  e’ ammesso reclamo al tribunale di sorveglianza nel termine di  quindici giorni dalla notificazione o comunicazione  dell’avviso  di  deposito della decisione stessa.  4-bis. La decisione del tribunale di  sorveglianza  e’  ricorribile per cassazione per violazione di legge nel termine di quindici giorni dalla notificazione o comunicazione  dell’avviso  di  deposito  della decisione stessa. ))

5. In  caso  di mancata  esecuzione  del  provvedimento  non  più soggetto ad impugnazione, l’interessato o il suo difensore munito  di procura speciale possono richiedere l’ottemperanza al  magistrato  di sorveglianza  che  ha  emesso  il  provvedimento.  Si  osservano   le disposizioni di cui agli articoli 666 e 678 del codice  di  procedura penale.

6. Il magistrato di sorveglianza, se accoglie la richiesta: a)  ordina  l’ottemperanza,  indicando   modalità  e tempi  di adempimento, tenuto conto del programma  attuativo predisposto dall’amministrazione al fine di  dare  esecuzione  al  provvedimento, sempre che detto programma sia compatibile con il soddisfacimento del diritto;    b) dichiara nulli gli eventuali atti in violazione o  elusione  del provvedimento rimasto ineseguito;    c) (( (soppressa). ))    d) nomina, ove occorra, un commissario ad acta.

7. Il magistrato di sorveglianza conosce  di  tutte  le  questioni relative all’esatta ottemperanza, ivi comprese quelle  inerenti  agli atti del commissario.

8. Avverso il provvedimento emesso in  sede  di  ottemperanza  e’ sempre ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge.»; c) all’articolo 47, dopo il comma  3,  e’  aggiunto  il  seguente comma:«3-bis. L’affidamento in prova può, altresì, essere  concesso al condannato che deve espiare una pena, anche residua, non superiore a quattro  anni  di  detenzione,  quando  abbia  serbato,  quantomeno nell’anno precedente alla presentazione della richiesta, trascorso in espiazione di pena, in esecuzione di una misura cautelare ovvero  in libertà, un comportamento tale da consentire il giudizio di  cui  al comma 2.»; d) all’articolo 47, il comma 4 e’ sostituito dal seguente comma: «4. L’istanza di affidamento in prova al  servizio  sociale  e’ proposta, dopo che  ha  avuto  inizio l’esecuzione della pena, al tribunale di sorveglianza competente  in relazione al luogo dell’esecuzione. Quando sussiste un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, l’istanza può essere proposta al magistrato di sorveglianza competente in  relazione  al  luogo  di detenzione.  Il magistrato  di  sorveglianza,  quando  sono  offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei  presupposti  per l’ammissione  all’affidamento  in  prova  e  al   grave   pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione e  non  vi  sia pericolo  di  fuga,  dispone  la   liberazione   del   condannato   e l’applicazione provvisoria dell’affidamento in prova  con  ordinanza. L’ordinanza conserva efficacia fino alla decisione del  tribunale  di sorveglianza, cui il magistrato trasmette  immediatamente  gli  atti, che decide entro sessanta giorni.»;    e) all’articolo  47,  comma  8,  infine  e’  aggiunto  il  seguente periodo: «Le deroghe temporanee alle prescrizioni  sono  autorizzate, (( nei casi di urgenza,  dal  direttore  dell’ufficio  di  esecuzione penale esterna, che ne da’ immediata comunicazione al  magistrato  di sorveglianza e ne riferisce nella relazione di cui al comma 10»; ))    f) all’articolo 47-ter, il comma 4-bis e’ abrogato;    g) l’articolo 51-bis e’ cosi’ sostituito:        «51-bis (Sopravvenienza di nuovi  titoli  di  privazione  della liberta’). – 1.  Quando,  durante  l’attuazione  dell’affidamento  in prova al servizio sociale o  della  detenzione  domiciliare  o  della detenzione  domiciliare  speciale  o  del  regime  di   semiliberta’, sopravviene un titolo di  esecuzione  di  altra  pena  detentiva,  il pubblico  ministero   informa   immediatamente   il   magistrato   di sorveglianza, formulando contestualmente  le  proprie  richieste.  Il magistrato di sorveglianza, se rileva, tenuto conto del cumulo  delle pene, che permangono le condizioni di cui al comma 1 dell’articolo 47 o ai commi  1  e  1-bis  dell’articolo  47-ter  o  ai  commi  1  e  2 dell’articolo 47-quinquies o ai primi  tre  commi  dell’articolo  50, dispone con ordinanza la prosecuzione della misura in corso; in  caso contrario, ne dispone la cessazione.    2. Avverso il provvedimento di cui al comma 1 e’ ammesso reclamo ai sensi dell’articolo 69-bis.»;      h) dopo l’articolo 58-quater e’ aggiunto il seguente articolo:        «58-quinquies    (Particolari    modalità     di     controllo nell’esecuzione della detenzione domiciliare). – 1. Nel disporre  la detenzione domiciliare, il magistrato o il tribunale di  sorveglianza possono prescrivere  procedure  di  controllo  anche  mediante  mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, conformi alle  caratteristiche funzionali e operative degli apparati di  cui  le  Forze  di  polizia abbiano l’effettiva disponibilità. Allo stesso modo può provvedersi nel corso dell’esecuzione  della  misura.  Si  applicano,  in  quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 275-bis  del  codice di procedura penale.».    i) all’articolo 69 sono apportate le seguenti modificazioni:    1)  al  comma  5,  le  parole  «nel  corso  del  trattamento»  sono soppresse;        2) il comma 6 e’ sostituito dal seguente:    «6. Provvede a norma dell’articolo 35-bis sui reclami dei  detenuti e degli internati concernenti:    a)  le  condizioni  di  esercizio  del  potere   disciplinare, la costituzione   e   la   competenza   dell’organo   disciplinare,   la contestazione degli addebiti e la facoltà di discolpa; nei  casi  di cui all’articolo 39, comma 1, numeri 4 e  5,  e’  valutato  anche  il merito dei provvedimenti adottati;    b) l’inosservanza da  parte  dell’amministrazione  di  disposizioni previste dalla presente legge e dal relativo regolamento, dalla quale derivi al detenuto o all’internato un  attuale  e  grave  pregiudizio all’esercizio dei diritti.».    ((  1-bis.  In  attesa  dell’espletamento  dei  concorsi   pubblici finalizzati alla copertura dei posti vacanti nell’organico del  ruolo dei dirigenti dell’esecuzione penale esterna, per un periodo  di  tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione  del presente decreto, in deroga a quanto previsto dagli articoli  3  e  4 del decreto legislativo 15 febbraio  2006,  n.  63,  le  funzioni  di dirigente dell’esecuzione penale esterna possono  essere  svolte  dai funzionari   inseriti   nel   ruolo   dei   dirigenti   di   istituto penitenziario. ))    2. L’efficacia della disposizione contenuta nel  comma  1,  lettera h), capoverso 1, e’ differita al giorno  successivo  a  quello  della pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana della legge di conversione del presente decreto.

Art. 4

Liberazione anticipata speciale

1. Ad esclusione dei condannati per  taluno  dei  delitti  previsti dall’articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e  successive modificazioni, per un periodo di due anni dalla data  di  entrata  in vigore del presente decreto, la detrazione di pena  concessa  con  la liberazione anticipata  prevista  dall’articolo  54  della  legge  26 luglio 1975, n. 354 e’ pari a settantacinque giorni per ogni  singolo semestre di pena scontata.

2. Ai condannati che, a decorrere dal 1º gennaio 2010, abbiano gia’ usufruito della liberazione  anticipata,  e’  riconosciuta  per  ogni singolo semestre la maggiore detrazione di trenta giorni, sempre  che nel  corso  dell’esecuzione  successivamente  alla  concessione   del beneficio abbiano continuato a dare prova di partecipazione all’opera di rieducazione.

3. La detrazione prevista dal comma precedente si applica anche  ai semestri di pena in corso di espiazione  alla  data  dell’1º  gennaio 2010.

4. (( (soppresso). ))

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si  applicano  ai condannati  ammessi  all’affidamento  in  prova  e  alla   detenzione domiciliare, relativamente ai periodi trascorsi, in tutto o in parte, in esecuzione di tali misure alternative, (( ne’  ai  condannati  che siano stati ammessi all’esecuzione della pena presso il  domicilio  o che si trovino agli arresti domiciliari ai sensi  dell’articolo  656, comma 10, del codice di procedura penale. ))

Art. 5

Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non  superiori a diciotto mesi.

1. All’articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199,  modificata dall’articolo  3  del  decreto-legge  22  dicembre  2011,   n.   211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, le parole:  «Fino  alla  completa  attuazione  del  piano  straordinario penitenziario nonche’ in attesa della riforma della disciplina  delle misure alternative alla detenzione  e,  comunque,  non  oltre  il  31 dicembre 2013,» sono soppresse.

Art. 6

Modifiche al testo unico in materia di immigrazione

1. All’articolo 16 del decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.  286 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5, il secondo  periodo  e’  sostituito  dal  seguente periodo: «Essa non puo’ essere disposta  nei  casi  di  condanna  per  i delitti (( previsti dall’articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter,  del presente testo unico, )) ovvero  per  uno  o  piu’  delitti  previsti dall’articolo 407, comma  2,  lettera  a)  del  codice  di  procedura penale, fatta eccezione per quelli consumati o tentati  di  cui  agli articoli 628, terzo comma e 629, secondo comma, del codice»;      b) al comma 5, dopo il secondo periodo e’ aggiunto il seguente:        «In caso di  concorso  di  reati  o  di  unificazione  di  pene concorrenti, l’espulsione e’ disposta anche quando sia stata  espiata la parte di  pena  relativa  alla  condanna  per  reati  che  non  la consentono.»;      c) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti commi:        «5-bis. Nei casi di cui al comma 5, all’atto  dell’ingresso  in carcere  di  un  cittadino  straniero,  la  direzione   dell’istituto penitenziario richiede al questore del luogo  le  informazioni  sulla identità e nazionalità dello stesso. Nei medesimi casi, il questore avvia la procedura  di  identificazione  interessando  le  competenti autorità diplomatiche  e  procede  all’eventuale   espulsione   dei cittadini stranieri identificati.  A  tal  fine,  il  Ministro  della giustizia ed il Ministro dell’interno adottano i necessari  strumenti di coordinamento.    5-ter. Le informazioni sulla identità e nazionalità del  detenuto straniero  sono  inserite  nella  cartella  personale  dello   stesso prevista dall’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.»;      d) il comma 6 e’ sostituito dal seguente comma:   «6. Salvo che il questore comunichi che non e’ stato  possibile procedere   all’identificazione   dello   straniero,   la   direzione dell’istituto penitenziario trasmette gli atti utili  per  l’adozione del  provvedimento  di  espulsione  al  magistrato  di   sorveglianza competente in relazione al luogo di  detenzione  del  condannato.  Il magistrato decide con decreto motivato, senza formalità. Il  decreto e’  comunicato  al  pubblico  ministero,  allo  straniero  e  al  suo difensore, i  quali,  entro  il  termine  di  dieci  giorni,  possono proporre opposizione dinanzi al  tribunale  di  sorveglianza.  Se  lo straniero non e’ assistito da un difensore di fiducia, il  magistrato provvede alla nomina di un difensore d’ufficio. Il  tribunale  decide nel termine di 20 giorni.».

Art. 7

Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private  della libertà personale.

1. E’ istituito, presso il Ministero della  giustizia, il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, di seguito denominato «Garante nazionale».

2. Il Garante nazionale e’ costituito  in  collegio,  composto  dal presidente e da due membri, i quali restano in carica per cinque anni non prorogabili. Essi sono scelti tra persone, non  dipendenti  delle pubbliche amministrazioni, che assicurano indipendenza  e  competenza nelle discipline afferenti  la  tutela  dei  diritti  umani,  e  sono nominati, previa delibera del Consiglio dei ministri, con ((  decreto del Presidente della Repubblica, )) sentite le competenti commissioni parlamentari.

3. I componenti del Garante  nazionale  ((  non  possono  ricoprire cariche istituzionali, anche elettive, ovvero  incarichi  in  partiti politici. )) Sono immediatamente sostituiti in  caso  di  dimissioni, morte, incompatibilità sopravvenuta, accertato impedimento fisico  o psichico, grave violazione dei doveri  inerenti  all’ufficio,  ovvero nel caso in cui riportino condanna penale definitiva per delitto  non colposo. Essi non hanno  diritto  ad  indennità  od  emolumenti  per l’attività prestata, fermo restando il  diritto  al  rimborso  delle spese.

4. Alle dipendenze del  Garante  nazionale,  che  si  avvale  delle strutture e delle risorse messe a  disposizione  dal  Ministro  della giustizia, e’ istituito un ufficio composto da personale dello stesso Ministero, scelto in funzione delle conoscenze acquisite negli ambiti di  competenza  del  Garante.  La  struttura   e   la   composizione dell’ufficio sono determinate con successivo regolamento del Ministro della giustizia, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Il Garante nazionale, oltre a promuovere e favorire rapporti  di collaborazione con i garanti territoriali, ovvero  con  altre  figure istituzionali comunque denominate, che hanno competenza nelle  stesse materie:    a) vigila, affinché  l’esecuzione  della  custodia  dei  detenuti, degli internati, dei soggetti  sottoposti  a  custodia  cautelare  in carcere o ad altre forme di limitazione della libertà personale  sia attuata in conformità alle  norme  e  ai  principi  stabiliti  dalla Costituzione, dalle  convenzioni  internazionali  sui  diritti  umani ratificate dall’Italia, dalle leggi dello Stato e dai regolamenti;    b)  visita,  senza  necessità  di  autorizzazione,  gli   istituti penitenziari, gli ospedali psichiatrici  giudiziari  e  le  strutture sanitarie destinate ad accogliere le persone sottoposte a  misure  di sicurezza detentive, le comunità terapeutiche  e  di  accoglienza  o comunque le strutture pubbliche e private  dove  si  trovano  persone sottoposte a misure alternative o alla misura cautelare degli arresti domiciliari, gli  istituti  penali  per  minori  e  le  comunità  di accoglienza per  minori  sottoposti  a  provvedimenti  dell’autorità’ giudiziaria, nonché,  previo  avviso  e  senza  che  da  ciò  possa derivare danno per le attività investigative in corso, le camere  di sicurezza delle Forze di polizia,  accedendo,  senza  restrizioni,  a qualunque  locale  adibito  o  comunque  funzionale   alle   esigenze restrittive;    c) prende visione, previo consenso anche verbale  dell’interessato, degli atti contenuti nel fascicolo della persona detenuta  o  privata della libertà  personale  e  comunque  degli  atti  riferibili  alle condizioni di detenzione o di privazione della libertà;    d)  richiede  alle  amministrazioni  responsabili  delle  strutture indicate alla lettera b) le informazioni e i documenti necessari; nel caso in cui l’amministrazione non fornisca risposta  nel  termine  di trenta giorni, informa il magistrato  di  sorveglianza  competente  e può richiedere l’emissione di un ordine di esibizione;    e) verifica il  rispetto  degli  adempimenti  connessi  ai  diritti previsti agli articoli 20, 21, 22, e 23 del  regolamento  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto  1999,  n.  394,  e successive modificazioni, presso i centri  di  identificazione  e  di espulsione previsti dall’articolo  14  del  testo  unico  di  cui  al decreto  legislativo  25  luglio   1998,   n.   286,   e   successive modificazioni,  accedendo  senza  restrizione  alcuna  in   qualunque locale;    f)   formula   specifiche    raccomandazioni    all’amministrazione interessata, se accerta violazioni alle norme dell’ordinamento ovvero la  fondatezza  delle  istanze  e  dei  reclami  proposti  ai   sensi dell’articolo   35   della   legge   26   luglio   1975,   n.    354. L’amministrazione  interessata,  in  caso  di  diniego,  comunica  il dissenso motivato nel termine di trenta giorni;    g) trasmette annualmente una  relazione  sull’attivita’  svolta  ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera  dei  deputati, nonche’ al Ministro dell’interno e al Ministro della giustizia.

Art. 8

Disposizioni di proroga per  l’adozione  dei  decreti  relativi  alle   agevolazioni e agli sgravi  per  l’anno  2013  da  riconoscersi  ai   datori di lavoro in favore di detenuti ed internati.

1. E’ prorogato per un periodo massimo di  sei  mesi,  a  decorrere dall’entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  il   termine   per l’adozione,  per  l’anno  2013,  dei  decreti  del   Ministro   della Giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle  finanze e con il Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  previsti dall’articolo  4  della  legge  22  giugno   2000,   n.   193,   come successivamente modificata, e dall’articolo  4,  comma  3-bis,  della legge 8 novembre 1991, n. 381, come  successivamente  modificata,  ai fini  rispettivamente  della   determinazione   delle   modalità  e dell’entità’ delle agevolazioni e degli sgravi fiscali, concessi  per l’anno 2013 sulla  base  delle  risorse  destinate  dal  decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri in attuazione dell’articolo  1, comma 270, della legge 24 dicembre 2012,  n.  228,  in  favore  delle imprese che assumono lavoratori detenuti o internati,  anche  ammessi al  lavoro  all’esterno,  e   per   l’individuazione   della   misura percentuale  della  riduzione  delle   aliquote   complessive   della contribuzione  per  l’assicurazione  obbligatoria  previdenziale   ed assistenziale dovute alle cooperative  sociali  per  la  retribuzione corrisposta ai lavoratori detenuti  o  internati,  anche  ammessi  al lavoro  all’esterno,  o  ai  lavoratori  ex  degenti  degli  ospedali psichiatrici giudiziari.

2. L’ammontare massimo dei crediti di imposta  mensili  concessi  a norma  dell’articolo  3  della  legge  22  giugno  2000,  n.  193,  e successive modificazioni,  deve  intendersi  esteso  all’intero  anno 2013.

Art. 9

Copertura finanziaria

1.  All’attuazione  delle  disposizioni  del  presente  decreto  si provvede mediante  l’utilizzo  delle  risorse  umane,  strumentali  e finanziarie disponibili  a  legislazione  vigente  e  senza  nuovi  o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 10

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.